
Le fonti del diritto
- Posted by Mauro Scardovelli
- Date 4 Luglio 2026
- Categorie COMPRENDERE LA COSTITUZIONE, Comunità, IL BLOG
L’articolo intreccia perdono, educazione, conflitto e gerarchia delle fonti, mostrando come la Costituzione ponga al vertice i diritti inviolabili e l’etica universale. Mauro sostiene che guerre e ingiustizie nascono da ferite d’amore non risolte, riflesse anche negli ordinamenti giuridici. La Carta, tutelando principi non negoziabili, indica un cammino di riconciliazione, giustizia, trasformazione sociale e nuova umanità, capace di superare i vecchi doppi legami (N.d.R.).
La riconciliazione con i genitori e, più in generale, con chi ci ha fatto del male, è la più alta aspirazione della nostra Anima. Perdonare i propri nemici è nello stesso tempo un atto di intelligenza e di giustizia.
Il vero perdono pone fine a un conflitto altrimenti insolubile. Ma il vero perdono non può avvenire senza una crescita di consapevolezza, che ci fa vedere il mondo umano nella sua realtà più profonda: esseri fragili che si combattono tra loro in conseguenza di ferite d’amore non riparate. Esseri che nella loro Anima non aspirano che a pacificarsi e a unirsi in un’unica grande famiglia solidale.
Questa visione grande, quella dei veri Maestri, non può essere compresa da chi è ancora preda di doppi legami, e quindi meccanicamente deve combattere contro i suoi fratelli, che continua inconsapevolmente a vedere come nemici.
L’origine profonda delle guerre non va quindi ricercata negli interessi economici, che pure esistono. Non va ricercata nella brama di potere o in altri umani difetti. Questi sono solo sintomi, sui quali sono state prodotte infinite quanto inutili analisi. L’origine profonda va invece ricercata nelle culle, nel modo in cui i bambini sono educati e cresciuti sin da molto piccoli. L’educazione ai valori dell’etica universale inizia da lì. I Costituenti ne erano ben consapevoli, come risulta dai lavori preparatori. In massima sintesi, possiamo dire che lo scioglimento dei doppi legami, originati da ferite d’amore non risanate, è il passaggio obbligato per transitare dalla vecchia umanità alla nuova umanità, come previsto dall’articolo 3, comma 2, e dal modo in cui è disciplinato in Costituzione il tema della gerarchia delle fonti.
Le fonti del diritto sono le norme giuridiche. Gerarchia delle fonti significa gerarchia delle norme giuridiche.
La gerarchia delle fonti funziona così:
- se si verifica un contrasto tra fonti di pari grado, quella successiva prevale su quella precedente, che viene abrogata;
- se il contrasto si verifica tra fonti di diverso grado, quella di livello superiore prevale e quella di livello inferiore è considerata invalida.
Durante la vigenza dello Statuto Albertino, dal 1848 al 1948, esisteva una gerarchia delle fonti? Certo, la legge ordinaria era la fonte di grado superiore. Lo Statuto stesso era una costituzione flessibile, che poteva essere modificata da una legge ordinaria successiva.
La Costituzione del 1948 cambia radicalmente le cose, ponendosi al vertice della gerarchia, sopra le leggi e gli atti aventi forza di legge. Ne deriva che se una legge si pone in contrasto con la Costituzione, è semplicemente invalida. I giudici non devono pertanto applicarla, ma sospendere il processo e sollevare la questione alla Corte Costituzionale. Se la Corte emette una sentenza di accoglimento, la legge perde efficacia e non può più essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Occorre aggiungere che, se è vero che la Costituzione non è modificabile con una legge ordinaria, essa però può essere modificata da una legge costituzionale. Che differenza c’è tra una legge ordinaria, approvata dal Parlamento, e una legge costituzionale, anch’essa approvata dal Parlamento?
La procedura ordinaria prevede la semplice maggioranza dei presenti, estremamente più facile da raggiungere.
La procedura per approvare una legge costituzionale è invece aggravata, cioè più complessa, rispetto a quella ordinaria. Richiede una doppia votazione delle camere e una maggioranza dei due terzi dei componenti delle camere nella seconda votazione.
Se nella seconda votazione si raggiunge solo la maggioranza assoluta dei componenti, ma non i due terzi, è previsto un eventuale referendum confermativo (art. 138, Cost.).
La storia insegna che alcuni regimi democratici sono stati abbattuti democraticamente da semplici maggioranze occasionali e trasformati in dittature totalitarie! Da qui la logica seguita dai Costituenti: essi volevano proteggere la Carta da modifiche facili che fossero apportate da una maggioranza occasionale, e quindi hanno richiesto per le modifiche una serie di garanzie, tra le quali una maggioranza fortemente qualificata, altamente rappresentativa dei voleri del Popolo sovrano. Ma questo non è tutto. I Costituenti hanno voluto proteggere in modo ancora più forte i principi fondamentali contenuti nella prima parte della Carta, tra i quali i principi di solidarietà, di libertà personale, di pari dignità, di pieno sviluppo della persona umana, di piena occupazione, di pace e giustizia tra le nazioni e così via. Tali principi formano la “Costituzione etico-spirituale”, Anima della Costituzione stessa, sottratta a ogni forma di revisione.
Insieme alla Costituzione etica, è sottratta a ogni revisione anche la “Costituzione economica” (art. 35 – 47), applicazione dei suddetti principi sul terreno dei rapporti economici.
Per approfondire ulteriormente la logica dei Padri fondatori, è necessario soffermarsi sull’articolo 2, prima parte, che non abbiamo ancora analizzato.

Esso recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Che significa? Significa che al vertice della piramide i Costituenti hanno voluto porre i diritti inviolabili dell’uomo, che preesistono alla Costituzione stessa. Tali diritti corrispondono allo Ius naturale, leggi divine insite nella natura vivente, che si declinano e si specificano nello Ius gentium e nello Ius civile. Ius gentium è l’etica universale, comune a tutti gli esseri umani. Ius civile è l’etica prescelta da un determinato Popolo comunità, che come tale si può accordare o discostare dallo Ius gentium.
La Costituzione, riconoscendo la preesistenza dei diritti umani come diritti naturali, anteriori alla codificazione positiva dello Stato, li pone al vertice dell’ordinamento, come fonte di legittimazione della Carta stessa.
In altre parole, la Costituzione può dirsi valida, come fonte, proprio nella misura in cui garantisce il rispetto del diritto naturale, fonte suprema alla quale ogni legge prodotta dall’uomo deve adeguarsi. A che scopo adeguarsi? Per essere davvero sorgente di bene, pace e giustizia.
E, aggiungiamo noi, per porre fine ai doppi legami e alla sofferenza da essi generata. Compresi i doppi legami prodotti dall’ordinamento giuridico stesso, quando si fa irrispettoso dell’etica spirituale universale.
Riferimenti bibliografici

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Verso un nuovo rinascimento spirituale e costituzionale
Giurista, psicoterapeuta, musicoterapeuta, fondatore di Aleph.
Dal 2006 si occupa a tempo pieno di formazione, incontri terapeutici, supervisione, ricerca.
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