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Statuto dell'Associazione

ALEPH UMANISTICA A.P.S.

Associazione culturale

1.1 Dal 24 ottobre 1998 è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” se ed in quanto effettivamente in vigore ), un’Associazione culturale no profit di promozione sociale apolitica, apartitica ed aconfessionale, avente la seguente denominazione: ALEPH UMANISTICA A.P.S. – Università Popolare A.P.S. (o in acronimo UNIALEPH A.P.S.), nel prosieguo denominata più semplicemente “Associazione”. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla suddetta denominazione potrà essere aggiunta anche la specifica “Ente del Terzo Settore”, in acronimo “ETS”, senza che questo richieda la modifica del presente Statuto.
1.2 La sede dell’Associazione è in Camogli (GE). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione, e non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
1.3 La durata è a tempo indeterminato.
2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, delle seguenti attività di interesse generale su tutto il territorio nazionale, avvalendosi in modo prevalente del contributo volontario dei propri associati: educazione, istruzione, formazione professionale ai sensi della L. 53/03 e successive modificazioni, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 lett. d) DPR 117/17), nonché formazione universitaria e post universitaria (Art 5 lett. g) D.Lgs 117/17), attività tutte finalizzate alla diffusione, comprensione ed attuazione dei valori e principi della Costituzione Italiana, e del nuovo modello socio-economicoculturale da essa previsto, e basate sugli studi delle principali Tradizioni d’Oriente e d’Occidente e sui relativi insegnamenti culturali, sociali, filosofici, giuridici e spirituali del fondatore Prof. Mauro Scardovelli, con l’intento di stimolare la costruzione di una massa critica le persone a diventare sempre più consapevoli di loro stesse, per attivare coadiuvando in tal modo le Istituzioni Pubbliche nel compito di determinare il processo di democratizzazione della società civile, della politica, dell’economia, della scuola, dell’informazione pubblica e privata, e contribuendo alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sia come singolo che nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. Si vorrà in questo modo incentivare la partecipazione consapevole di quante più persone possibili all’organizzazione politica, economica e sociale del paese, e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà su tutti i piani. I valori e principi della Carta Costituzionale verranno diffusi anche nell’ottica di promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (Art. 5 lett.e v) e w) DPR 117/17). Ciascun socio è pertanto tenuto ad Impegnarsi per il raggiungimento del pieno sviluppo della consapevolezza personale previsto dalla Costituzione, attraverso un percorso di studio e di formazione per la crescita personale, in accordo con i metodi e le finalità indicate nel presente Statuto. A tal fine, l’Associazione si propone di organizzare attività pratiche quali: progettazione, corsi, workshop, seminari, convegni, conferenze, mostre, proiezioni di film, diapositive e documentari, inchieste, ricerche ed altri eventi e servizi culturali attinenti alle aree tematiche della formazione, terapie e medicine non convenzionali, salute e benessere psicofisico – spirituale, letteratura, arte, musica, teatro, cinema, ecologia ambientale, diritto, economia, informazione, filosofia ed educazione alla pace. Oltre alle suddette attività e per i medesimi scopi, l’Associazione potrà anche organizzare e gestire attività artistiche e ricreative di interesse sociale, attività editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dall’Art 5 del DPR 117/17. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’Associazione potrà promuovere azioni di critica costruttiva e di sollecitazione per il rispetto della Costituzione, avvalendosi nel caso anche delle facoltà conferite dalla L. 241/90 ai portatori di interessi diffusi. Nella medesima ottica, l’Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie ordinarie, di iniziativa popolare per far valere i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, di legittimità qualora nel corso di un giudizio dovessero emergere profili di incostituzionalità delle leggi da applicare al caso concreto, o ricorsi diretti alla Corte Costituzionale qualora ne ricorrano i presupposti (ad esempio conflitto tra Corpo elettorale e altri Organi dello Stato o delle Regioni). Sempre per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.
2.2 L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2.3 A norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e comunque conformi ai criteri e limiti definiti dall’apposito decreto ministeriale.
2.4 L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3.2 Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, gli enti pubblici e quelli del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Ai soli associati sono riservati i servizi organizzati ed offerti dall’Associazione dietro versamento di un corrispettivo, stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo e necessario per consentire lo svolgimento di tutte le attività in generale.
3.3 Chi intendesse essere ammesso come associato/a, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta su modulo cartaceo o digitale appositamente predisposto dall’Associazione, che dovrà riportare i seguenti dati:
– nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
– impegno al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta;
– dichiarazione di presa visione dell’informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei propri dati personali;
– autorizzazione a farsi fotografare e/o riprendere per fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o degli eventi organizzati dall’Associazione;
– consenso al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità dell’associato/a, sui siti web ed in tutte le altre sedi selezionate dall’Associazione;
– disponibilità a svolgere spontaneamente, a propria discrezione e per esclusivo quanto consapevole spirito di liberalità, eventuali servizi ritenuti utili e necessari nell’ambito delle attività associative, con la piena e totale consapevolezza del fatto che ogni servizio trovi il proprio integrale corrispettivo nella soddisfazione stessa di poterlo rendere a beneficio dell’Associazione.
3.4 Il Consiglio Direttivo, direttamente o tramite altro organo da esso appositamente delegato per regolamento interno, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
3.6 Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare l’eventuale delibera di rigetto e comunicarla all’interessato/a. In questo caso, entro ulteriori sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso alla prima Assemblea utile, che si pronuncerà sulle eventuali istanze non accolte con delibera inappellabile.
3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4.1 Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’Associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
4.2 Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo quanto previsto dal successivo art. 19;
– versare la quota associativa annuale anticipatamente secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo, al massimo entro la fine dell’esercizio in corso;
– mantenere sempre un comportamento rispettoso delle attività e degli altri partecipanti, attenendosi ai fondamentali principi dell’etica costituzinale.
5.1 La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.
5.2 L’associato/a può sempre recedere dall’Associazione.
5.3 Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare un’apposita delibera da annotare nel libro degli associati e comunicarla all’associato/a.
5.4 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno un mese prima.
5.5 L’associato/a che contravvenisse gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, oppure arrecasse danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dal Collegio dei Probi Viri appositamente costituito ai sensi del successivo art. 12. Contro l’eventuale delibera di esclusione l’associato/a può presentare appello all’Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L’Assemblea provvederà in merito tramite delibera non più appellabile assunta con voto segreto.
5.6 Costituisce causa di esclusione la mancata partecipazione alle attività associative per tre anni consecutivi, unitamente all’omesso versamento della quota associativa per ugual periodo. In tal caso, a seguito di verifica e valutazione annuale da parte del Consiglio Direttivo, l’associato/a si considererà escluso/a di diritto trascorsi quindici giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, in assenza di un concreto e comprovato interesse alla ripresa della propria partecipazione attiva.
5.7 I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
5.8 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
6.1 L’ammonimento verbale viene irrogato dal Presidente per infrazioni lievi, o da uno o più membri del Consiglio Direttivo dal medesimo appositamente delegati.
6.2 Il richiamo scritto viene deliberato ed irrogato dal Consiglio Direttivo in caso di infrazioni ritenute emendabili con la buona volontà; l’associato/a ha facoltà di replicare per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, e le sue osservazioni verranno acquisite unitamente al richiamo non appellabile in un apposito registro.
6.3 La sospensione dalle attività associative per un periodo massimo di dodici mesi, viene irrogata dal Consiglio Direttivo per infrazioni ritenute non rimediabili con la sola buona volontà. La relativa delibera è appellabile entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione con atto scritto da inviare al Presidente, il quale provvederà a costituire il Collegio dei Probi Viri ai sensi dell’art. 12.
L’esito del giudizio d’appello non è ulteriormente impugnabile.
Sono organi dell’associazione: – l’Assemblea; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente; – il Vice Presidente (facoltativo); – il Presidente onorario (facoltativo); – il Segretario; – il Tesoriere (facoltativo) – il Collegio dei Probi Viri (all’occorrenza) – l’Organo di controllo (ove previsto dalla legge).
8.1 Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, che non siano sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione.
8.2 Ciascun associato/a ha diritto di esprimere un solo voto.
8.3 Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato/a mediante delega scritta inviata anche tramite e-mail.
8.4 Ciascun associato/a può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’associazione ha in numero complessivo di associati inferiore a cinquecento unità, e di cinque associati se il numero degli associati è superiore alla suddetta soglia, così come stabilito dall’art. 24 comma 3 del Codice del Terzo Settore.
8.5 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore (art. 2372 comma IV C.c.).
8.6 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo né ai dipendenti dell’Associazione (art. 2372 comma V C.c.). 8.7 E’ consentito l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato/a che partecipa e vota.
8.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta pubblicata almeno dodici giorni prima sul sito dell’Associazione e nella bacheca della sede, nonché inviata via e-mail a tutti gli associati che dispongono di un indirizzo di posta elettronica. Detta comunicazione contiene l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di prima e seconda convocazione in giornate diverse, nonché l’ordine del giorno che verrà discusso.
8.9 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio predisposto nell’ambito del Consiglio Direttivo.
8.10 L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8.11 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8.12 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
− determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
− nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, la persona incaricata della revisione legale dei conti;
− nomina all’occorrenza il Collegio dei Probi Viri;
− approva il bilancio di esercizio predisposto nell’ambito del Consiglio Direttivo;
− delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28
del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
− delibera in secondo grado sull’esclusione degli associati ;
− delibera sulle modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto proposte da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo;
− approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
− delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione su proposta di almeno un decimo degli associati o del Consiglio Direttivo, eventualmente provvedendo alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi del successivo art. 23.
− delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8.13 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
8.14 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sempre con la presenza di almeno due terzi degli associati, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.
9.1 Il Consiglio Direttivo si occupa dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, e di ogni altra facoltà necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
Rientra dunque nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea, o di altri organi associativi.
9.2 In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: − eseguire le delibere dell’Assemblea;
− formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
− predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale; − predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
− deliberare sull’ammissione degli associati;
− deliberare le azioni disciplinari del richiamo scritto e della sospensione nei confronti degli associati;
− deferire al Collegio dei Probi Viri di cui al successivo art. 12 gli eventuali associati per i quali si ritenesse necessario un provvedimento di esclusione; − stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
− curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
9.3 Per la sola ordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo può operare anche per delega a beneficio di uno o più consiglieri, ovvero di altro organismo/commissione appositamente costituita.
9.4 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da un numero di componenti variabile compreso tra cinque a quindici unità, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e con possibilità di essere rieletti per altri due mandati consecutivi, eleggendo al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, attribuendo gli ulteriori incarichi.
9.5 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria secondo il calendario previsto da apposito regolamento interno, ed almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea, nonché in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti.
9.7 La convocazione dovrà essere fatta per iscritto con qualsiasi modalità utile al raggiungimento dello scopo, anche via e-mail, con un anticipo di almeno tre giorni 9.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
9.9 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrivere e conservare in apposito libro. 9.10 Nel caso in cui venissero a mancare in costanza di mandato uno o più consiglieri, quelli rimasti provvederanno a sostituirli fino alla successiva Assemblea utile; se venisse invece a mancare la maggioranza dei componenti dell’organo, i consiglieri rimasti dovranno provvedere alla convocazione di un’Assemblea straordinaria per deliberare sulle nuove nomine. In questo caso, il mandato conferito ai nuovi consiglieri avrà la stessa durata di quelli già in carica al momento della loro nomina.
9.11 Se venisse a mancare la totalità dei consiglieri, per la loro sostituzione l’Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche su iniziativa di un solo associato/a. 9.12 I Consiglieri decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive.
9.13 In ogni caso, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina il Consiglio Direttivo ne deve chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell’art. 26 comma 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di loro fosse attribuita la rappresentanza dell’Associazione, precisando altresì se disgiuntamente o congiuntamente.
9.14 Nel caso, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
10.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, salvo dimissioni volontarie o revoca decisa per gravi motivi dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
10.3 Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
10.4 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolgendo l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, e riferendo al secondo in merito all’attività compiuta.
10.5 Al Presidente spetta inoltre:
− proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che presteranno la propria opera in favore dell’Associazione a titolo di lavoro subordinato;
− assumere, solo in casi comprovati di necessità ed urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli a ratifica convocando un’apposita riunione entro i tre mesi successivi; − curare, con la collaborazione del Segretario, l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la tenuta dei libri sociali.
10.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente Onorario, scelto fra gli associati che si sono distinti nella conduzione e nell’affermazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; su invito del Presidente può presiedere l’Assemblea e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
12.1 Sono eletti in numero di tre dall’Assemblea ordinaria Presidente sentito il Consiglio Direttivo nei casi previsti dallo Statuto, e cessano il loro incarico dopo l’esame di un singolo caso o dei casi proposti nella sessione per la quale sono stati nominati.
12.2 Le decisioni vengono assunte a maggioranza, a seguito di giudizi basati sul principio del contraddittorio, dell’onere della prova, del diritto alla prova e della logica, nonché sempre motivate per iscritto.
13.1 L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del d.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma secondo del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove l’Assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
13.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 in quanto applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti; in tal caso, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
13.3 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di obbligatorietà previsti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D.Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
16.1 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
16.2 Ai membri del Consiglio Direttivo può spettare esclusivamente il rimborso delle spese a piè di lista sostenute per ragioni d’ufficio, così come approvate dal Presidente.
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, ricavi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, ricavi per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
18.1 L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
18.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
19.1 Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
19.2 Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione deve pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
20.1 L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, a cura dell’organo cui si riferiscono.
20.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta, in cui dovrà essere indicato l’interesse specifico perseguito dal momento che non sono ammessi accessi ai documenti finalizzati ad un mero controllo generico sulla gestione dell’Associazione.
20.3 A partire alla data di ricezione della domanda, e previa positiva valutazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo, o di altro organo da questo delegato, verrà informalmente concordato un appuntamento con il Segretario dell’Associazione nei successivi trenta giorni. L’eventuale rigetto della domanda non è appellabile, per quanto la stessa sia riproponibile su altre basi in qualsiasi momento.
20.4 Per ragioni di tutela della privacy, l’accesso ai documenti dovrà comunque avvenire sempre in presenza del Segretario, con impossibilità di estrarre copie o fare fotografie, e previa sottoscrizione di apposita dichiarazione d’impegno a non divulgare in alcun modo i dati appresi a seguito della consultazione, con avvertimento che l’infrazione di tale impegno costituisce grave inadempimento passibile di esclusione.
21.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
21.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
21.3 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
21.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
21.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
21.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
22.1 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
23.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 comma 1 D.Lgs 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dovrà essere richiesto con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s’intenderà positivamente reso decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
23.1 In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà perativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
23.2 L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica in quanto compatibile il Codice Civile ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) se ed in quanto effettivamente in vigore.